domenica 9 dicembre 2012
domenica 2 dicembre 2012
Educazione assicurativa
Il progetto si propone di
fornire ai cittadini,
anche ai più
giovani, materiali informativi, semplici e chiari, sulle principali tematiche
del settore assicurativo.
martedì 27 novembre 2012
I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).
Queste banche-dati
finanziarie sono gestite da società pubbliche o private. Tra le principali:
la Centrale Rischi della Banca
d’Italia e la Centrale Rischi della Società interbancaria per l’automazione
(Sia).
Poi vi sono i Sistemi di informazioni creditizie privati (Sic), tra le maggiori
società private in Italia abbiamo Crif
ed Experian.
Poi c’è il registro informatico dei protesti, gestito dalle Camere di
Commercio, in cui sono registrate le informazioni su protesti, cariche o quote
di imprese fallite.
In sostanza, queste informazioni servono a
banche/società finanziarie per verificare
lo “stato di salute finanziario” del
cliente come: rimborso rate regolari, rimborso rate saltate e non pagate,
protesti e pignoramenti.
La lettura e la visibilità/stato dei dati
creditizi (ossia, dati positivi e negativi) si avvale di una serie di regole,
che per ovvi motivi di spazio non starò qui ad elencarvi e spiegarvi.
Vi illustro uno schema semplice che riguarda i tempi di permanenza dei dati creditizi nei data-base sopracitati.
Vi illustro uno schema semplice che riguarda i tempi di permanenza dei dati creditizi nei data-base sopracitati.
Grazie,
per l’attenzione!
M.F.
Le agenzie di rating: S&P, Fitch e Moody’s.
Con il termine rating si indica una valutazione espresse in lettere e/o numeri attribuita
ad un soggetto (emittente), che effettua investimenti in azioni o obbligazioni
nel breve o lungo periodo.
A stabilire il giudizio di solidità,
credibilità ed attrattiva dell’emittente sono tre agenzie di rating americane: Moody’s, Standard&Poor’s e Fitch.
Esse sono imprese private aspramente criticate per i loro giudizi negativi. Ma,
ad oggi non esiste uno strumento migliore di valutazione.
Ultimamente sul mercato è stata lanciata una
quarta agenzia, si tratta della cinese Dagong.
Vi illustro uno schema semplice che
riguardano le valutazioni espresse dalle tre principali agenzie di rating.
Grazie,
per l’attenzione!
M.F.
sabato 17 novembre 2012
IVASS, il nuovo ente che sostituirà l'ISVAP
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo statuto dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS che con la spending review di luglio ha sostituito l’ISVAP nel ruolo di ente di vigilanza del mercato assicurativo (cfr. comunicato stampa n. 38 del 5 luglio 2012). Il decreto Digitalia del 4 ottobre ha poi affidato all’IVASS nuove funzioni, tra cui la prevenzione amministrativa delle frodi assicurative (cfr. comunicato stampa n. 48 del 4 ottobre 2010).
Lo Statuto, nello stesso spirito della legge istitutiva, consente una più efficace opera di vigilanza del settore attraverso un modello semplificato di gestione.
Il provvedimento, in particolare, disciplina il funzionamento dell’Istituto e dei 3 organi di cui è composto: il Presidente, il Consiglio e il Direttorio integrato. Al Presidente – carica che riveste di diritto il Direttore Generale della Banca d’Italia – spettano le funzioni di rappresentanza e di coordinamento dell’attività dell’ IVASS.
Al Consiglio, composto dal Presidente e da due Consiglieri, spettano tutte le funzioni di organizzazione interna dell’Istituto e di attuazione delle linee strategiche del Direttorio. Quest’ultimo è costituito dal Governatore della Banca d’Italia, che lo presiede, dal Presidente dell’IVASS, da tre vice-direttori generali della Banca d’Italia e da due Consiglieri.
Il modello di governance dello statuto è dunque ispirato ai principi di collegialità e trasparenza di gestione attraverso una forte integrazione tra organi e struttura della Banca d’Italia e l’IVASS, ma al tempo stesso garantisce una maggiore snellezza ed efficacia del sistema attraverso una previsione di atti di delega e la regolamentazione degli interventi dell’istituto nei casi di necessità ed urgenza.
Il provvedimento, in particolare, disciplina il funzionamento dell’Istituto e dei 3 organi di cui è composto: il Presidente, il Consiglio e il Direttorio integrato. Al Presidente – carica che riveste di diritto il Direttore Generale della Banca d’Italia – spettano le funzioni di rappresentanza e di coordinamento dell’attività dell’ IVASS.
Al Consiglio, composto dal Presidente e da due Consiglieri, spettano tutte le funzioni di organizzazione interna dell’Istituto e di attuazione delle linee strategiche del Direttorio. Quest’ultimo è costituito dal Governatore della Banca d’Italia, che lo presiede, dal Presidente dell’IVASS, da tre vice-direttori generali della Banca d’Italia e da due Consiglieri.
Il modello di governance dello statuto è dunque ispirato ai principi di collegialità e trasparenza di gestione attraverso una forte integrazione tra organi e struttura della Banca d’Italia e l’IVASS, ma al tempo stesso garantisce una maggiore snellezza ed efficacia del sistema attraverso una previsione di atti di delega e la regolamentazione degli interventi dell’istituto nei casi di necessità ed urgenza.
martedì 6 novembre 2012
Educazione Finanziaria
Questa sezione si rivolge ai cittadini interessati a sviluppare le loro conoscenze in campo economico e finanziario e a tutti colore che, come risparmiatori e fruitori di servizi bancari, vogliano coltivare la propria cultura finanziaria.
Chi vuole approfondire la lettura, stampare e conservare documenti cartacei si consiglia il link della Banca d'Italia alla sezione:
Formazione Economica e Finanziaria - Conoscere per decidere
www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere
M.F.
sabato 27 ottobre 2012
DDL in materia di diffamazione
In queste ore il Senato Italiano sta discutendo un Disegno di Legge in materia di diffamazione (il DDL n°3491 - www.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/Ddliter/testi/38848_testi.htm) che, se approvato, potrebbe imporre a ogni sito web (ivi compresa Wikipedia) la rettifica o la cancellazione dei propri contenuti dietro semplice richiesta di chi li ritenesse lesivi della propria immagine o anche della propria privacy, e prevede la condanna penale e sanzioni pecuniarie fino a 100.000,00 euro in caso di mancata rimozione.
Simili iniziative non sono nuove (http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Comunicato_4_ottobre_2011), ma stavolta la loro approvazione sembra imminente.
martedì 16 ottobre 2012
LEGGE FORNERO: se perdi il lavoro, mutuo sospeso.
Nella nuova legge della flessibilità del Lavoro introdotta dal Ministro Fornero (Legge 92/2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) ci sono molte novità per chi, involontariamente, perde l'occupazione.
La Legge Fornero ha stravolto i presupposti per l'ammissione al beneficio introdotto dalla Legge Finanziaria 2008, da cui è nato il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
L'articolo 3, comma 48 elenca una serie di modifiche dei sottoelencati commi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - LEGGE FINANZIARIA 2008):
476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
L'articolo 3, comma 48 elenca una serie di modifiche dei sottoelencati commi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - LEGGE FINANZIARIA 2008):
476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai
mutui:
(comma introdotto dall'articolo 3, comma 48, lettera b), legge n. 92 del 2012)
(comma introdotto dall'articolo 3, comma 48, lettera b), legge n. 92 del 2012)
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie
garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.
130;
b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento
dell'operazione di surroga;
c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi
c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi
477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere
richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
(comma così
sostituito dall'articolo 3, comma 48, lettera c), legge n. 92 del 2012)
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al
momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i
quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione
del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata
avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o
finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che
intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il
tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento degli oneri
finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo
di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del
tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di
maggiorazione sommata a tale parametro.
(comma così
modificato dall'articolo 3, comma 48, lettera d), legge n. 92 del 2012)
479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e' subordinata
esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti
successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
(comma così
sostituito dall'articolo 3, comma 48, lettera e), legge n. 92 del 2012)
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con
diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per
giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del
codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore
non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
Grazie, per l'attenzione!
M.F.
martedì 9 ottobre 2012
Decreto Sviluppo, via libera alla detrazione IRPEF del 50% per ristrutturazioni.
L'attuale Governo tecnico, ha approvato un pacchetto di misure urgenti e
strutturali che realizzano una parte ulteriore dell’Agenda per la Crescita
sostenibile che – fin dal suo insediamento – il Governo sta attuando attraverso
molte proposte normative già approvate dal Parlamento e altre in corso di
valutazione.
Tra le principali misure adottate finora sul tema della crescita e
sviluppo: Misure a favore della casa e delle famiglie.
Agevolazioni
fiscali per lavori di ristrutturazione
Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali
per le spese di ristrutturazione edilizia.
Nel Decreto Sviluppo (DL 83/2012 convertito in Legge 134/2012) è previsto l’innalzamento
al 50%, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF (attualmente
al 36%) per lavori di ristrutturazione edilizia fino a 96 mila euro (attualmente
fino a 48 mila euro).
Agevolazioni
fiscali per interventi di riqualificazione energetica
Inizialmente si
prevedeva che l’eco-bonus scendesse al 50%. Ma, la novità è arrivata in
extremis, dopo attente valutazioni sulla copertura necessaria a finanziare
l’estensione. Pertanto, la detrazione al 55%, per le spese per gli interventi di
riqualificazione energetica è stata estesa fino al 30 giugno 2013.
Grazie, per l'attenzione!
M.F.
Grazie, per l'attenzione!
M.F.
sabato 5 maggio 2012
Costituzione di nuovo club sportivo a Bari.
PREMESSA:
«Il modello di business del progetto sportivo ed
imprenditoriale proposto a Bari è più unico che raro, perché responsabilizza ruoli, funzioni e compiti, ossia:
- Investitori di capitali di rischio (gruppi industriali, bancari, assicurativi, ecc.);
- Azionariato popolare (pratica molto diffusa di strumento finanziario nello sport internazionale);
- Pubblica amministrazione (tramite l'indirizzo politico) nella perfetta gestione e manutenzione dello Stadio Comunale.
- Investitori di capitali di rischio (gruppi industriali, bancari, assicurativi, ecc.);
- Azionariato popolare (pratica molto diffusa di strumento finanziario nello sport internazionale);
- Pubblica amministrazione (tramite l'indirizzo politico) nella perfetta gestione e manutenzione dello Stadio Comunale.
Mentre, accordi di Sponsorship/Partnership/Venture Capital potranno altresì essere stipulati con Aziende e Fondazioni nazionali ed internazionali.
Lo studio ed il tempo dedicato all'elaborazione del BUSINESS PLAN ed EXECUTIVE SUMMARY potrei venderlo a terzi ad un costo simile ad una sceneggiatura cinematografica.
Ma, per esperienze sportive manageriali ed organizzative maturate, preferisco essere coinvolto in "prima persona" nel nuovo club sportivo, come Manager con contratto a termine e rinnovabile e, nella scelta dello Staff, Atleti, ecc.».
Ma, per esperienze sportive manageriali ed organizzative maturate, preferisco essere coinvolto in "prima persona" nel nuovo club sportivo, come Manager con contratto a termine e rinnovabile e, nella scelta dello Staff, Atleti, ecc.».
Michele Filipponio
FIGURE
RICERCATE:
FASE 1: costituzione nuovo club
Ricerca di: Soci Fondatori (Investitori di capitali), Management sportivo, Collegio Sindacale, Presidente Onorario (senza stipendio), ecc. ed adempire a tutti gli obblighi legali, amministrativi, sportivi, ecc.
Ricerca di: Atleti, Allenatori, Preparatori atletici, Osservatori, ecc. ed adempire a tutti gli obblighi legali, amministrativi, sportivi, ecc.
FASE 3: traguardi
Lo Staff dirigenziale, tecnico ed Atleti devono lavorare sinergicamente per obiettivi nel breve-medio-lungo periodo, come: promozione ai Campionati superiori, transizione ad uno stadio di proprietà del club, ecc.
Lo Staff dirigenziale, tecnico ed Atleti devono lavorare sinergicamente per obiettivi nel breve-medio-lungo periodo, come: promozione ai Campionati superiori, transizione ad uno stadio di proprietà del club, ecc.
CONTATTI:
Gli
interessati possono contattare il Referente unico del progetto sportivo ed
imprenditoriale:
Michele
Filipponio
filcantieri@gmail.com
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