Testo di legge
costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma
inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni
per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione
del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».
(Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n.88 del 15-04-2016)
CAPO I
MODIFICHE
AL TITOLO I
DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Avvertenza:
Il testo della legge
costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda
votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20
gennaio 2016, e dalla Camera dei Deputati, in seconda votazione, con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
Entro tre mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri
di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono
domandare che si proceda al referendum popolare.
Il presente
comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n.
352.
Art. 1.
(Funzioni
delle Camere)
1. L'articolo 55
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. - Il
Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che
stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra
donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della
Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei
deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la
funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo
dell'operato del Governo.
Il Senato della
Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di
raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre
all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità
stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo
tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea.
Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti
normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche
e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle
politiche dell'Unione Europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle
nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione
delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si
riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione».
Art. 2.
(Composizione
ed elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato
della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle
istituzioni territoriali
e da cinque senatori
che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali
e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con
metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno
per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può
avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome
di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei
seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
La durata del mandato
dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali
dai quali sono stati eletti, in conformità alle
scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del
rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui
al sesto comma.
Con legge approvata
da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di
elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci,
nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica
elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi
e della composizione di ciascun Consiglio».
Art. 3.
(Modifica
all'articolo 59 della Costituzione)
1. All'articolo 59
della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali
senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».
Art. 4.
(Durata
della Camera dei Deputati)
1. L'articolo 60
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. - La Camera
dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della
Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra».
Art. 5.
(Modifica
all'articolo 63 della Costituzione)
1. All'articolo 63
della Costituzione, dopo il primo comma é inserito il seguente:
«Il regolamento
stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del
Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di
funzioni di governo regionali o locali».
Art. 6.
(Modifiche
all'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo
comma e' inserito il seguente:
«I regolamenti delle
Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento
della Camera dei Deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»;
b) il quarto comma é
sostituito dal seguente:
«I membri del Governo
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;
c) é aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«I membri del
Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai
lavori delle Commissioni».
Art. 7.
(Titoli
di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)
1. All'articolo 66
della Costituzione é aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Senato della
Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o
locale e della conseguente decadenza da Senatore».
Art. 8.
(Vincolo
di mandato)
1. L'articolo 67
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. - I membri
del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
Art. 9.
(Indennità
parlamentare)
1. All'articolo 69 della
Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei Deputati».
Art. 10.
(Procedimento
legislativo)
1. L'articolo 70
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi
di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per
le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela
delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione
di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la
legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei
Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme
associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme
e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, per quella che determina
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui
all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto
comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e
nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132,
secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere
abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma
del presente comma.
Le altre leggi sono
approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge
approvato dalla Camera dei deputati é immediatamente trasmesso al Senato della
Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi
componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato
della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali
la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della
Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il
termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei Deputati si sia pronunciata
in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del Senato
della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma,
é disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i
medesimi disegni di legge, la Camera dei Deputati può non conformarsi alle
modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta
dei propri componenti.
I disegni di legge di
cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei Deputati, sono
esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di
modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle
Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza,
sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della
Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività
conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della
Camera dei deputati».
Art. 11.
(Iniziativa
legislativa)
1. All'articolo 71
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo
comma é inserito il seguente: «Il Senato della Repubblica può, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere
alla Camera dei Deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal
caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine
di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;
b) al secondo comma,
la parola: «cinquantamila» é sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed
é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione
conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi,
nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;
c) é aggiunto, in
fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini
alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce
condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché
di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge
approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».
Art. 12.
(Modifica
dell'articolo 72 della Costituzione)
1. L'articolo 72
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. - Ogni
disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Ogni altro disegno di
legge è presentato alla Camera dei Deputati e, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti
stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a Commissioni,
anche permanenti,
che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. I regolamenti
determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale
di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per
i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di
delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per
quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione
di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del
Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
Esclusi i casi di cui
all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale,
le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi
di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera
dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno
di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo
siano scritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in
via definitiva della Camera dei Deputati entro il termine di settanta giorni
dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo
comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici
giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla
complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati
stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento
all'omogeneità del disegno di legge».
Art. 13.
(Modifiche
agli articoli 73 e 134 della Costituzione)
1. All'articolo 73
della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Le leggi sono promulgate dal Presidente
della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano
l'elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio
preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale,
su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera
dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica
entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non
può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di
trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione
della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge
non può essere promulgata».
2. All'articolo 134
della Costituzione, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «La Corte
costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che
disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».
Art. 14.
(Modifica
dell'articolo 74 della Costituzione)
1. L'articolo 74
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Qualora la richiesta
riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo
77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se la legge e'
nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
Art. 15.
(Modifica
dell'articolo 75 della Costituzione)
1. L'articolo 75
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. – É indetto
referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta
a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei
votanti alle ultime elezioni della Camera dei Deputati, e se è raggiuntala
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le
modalità di attuazione del referendum».
Art. 16.
(Disposizioni
in materia di decretazione d'urgenza)
1. All'articolo 77
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le
parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;
b) al secondo comma,
le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e
si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati,
anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si
riunisce»;
c) al terzo comma:
1) al primo periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, nei casi in cui il Presidente
della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova
deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»;
2) al secondo
periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La
legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;
d) sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«Il Governo non può,
mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie
indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia
elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e
dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti
non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di
legge che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non
attinenti al procedimento.
I decreti recano
misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e
corrispondente al titolo.
L'esame, a norma dell'articolo
70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti e'
disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro
presentazione alla Camera dei Deputati. Le proposte di modificazione possono
essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di
legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla
presentazione.
Nel corso dell'esame
dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate
disposizioni estranee all'oggetto o alle
finalità del decreto».
Art. 17.
(Deliberazione
dello stato di guerra)
1. L'articolo 78
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 78. - La Camera
dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al
Governo i poteri necessari».
Art. 18.
(Leggi di
amnistia e indulto)
1. All'articolo 79,
primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono
sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati,».
Art. 19.
(Autorizzazione
alla ratifica di trattati internazionali)
1. All'articolo 80
della Costituzione, le parole: « Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle
seguenti: «La Camera dei Deputati autorizza»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica
dei trattati relativi all'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».
Art. 20.
(Inchieste
parlamentari)
1. L'articolo 82
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 82. - La Camera
dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato
della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse
concernenti le autonomie territoriali.
A tale scopo ciascuna
Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei Deputati
la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari
gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».
CAPO II
MODIFICHE
AL TITOLO II
DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 21.
(Modifiche
all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum
per l'elezione del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 83
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, il
secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente
la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio e'
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».
Art. 22.
(Disposizioni
in tema di elezione del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 85
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni
del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il
Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;
b) al terzo comma, il
primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati é sciolta,
o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».
Art. 23.
(Esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 86
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le
parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei Deputati»;
b) al secondo comma,
le parole: «il Presidente della Camera dei Deputati indice» sono sostituite
dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono
sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei Deputati è sciolta» e
la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».
Art. 24.
(Scioglimento
della Camera dei Deputati)
1. All'articolo 88
della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente
della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei
deputati».
CAPO III
MODIFICHE
AL TITOLO III
DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 25.
(Fiducia
al Governo)
1. All'articolo 94
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le
parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei Deputati»;
b) al secondo comma,
le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle
seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;
c) al terzo comma, le
parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei
Deputati»;
d) al quarto comma,
le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati»;
e) al quinto comma,
dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».
Art. 26.
(Modifica
all'articolo 96 della Costituzione)
1. All'articolo 96
della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.
Art. 27.
(Modifica
all'articolo 97 della Costituzione)
1. Il secondo comma
dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione».
Art. 28.
(Soppressione
del CNEL)
1. L'articolo 99
della Costituzione è abrogato.
CAPO IV
MODIFICHE
AL TITOLO V
DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 29.
(Abolizione
delle Province)
1. All'articolo 114
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le
parole: «dalle Province,» sono soppresse;
b) al secondo comma,
le parole: «le Province,» sono soppresse.
Art. 30.
(Modifica
all'articolo 116 della Costituzione)
1. All'articolo 116
della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo
117, secondo comma, lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m.), limitatamente
alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o),
limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione
professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u),
limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli
enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione
sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.
La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato
e la Regione interessata».
Art. 31.
(Modifica
dell'articolo 117 della Costituzione)
1. L'articolo 117
della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 117. - La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della
concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato
e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne
l'uniformità sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le
politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) disposizioni
generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione
universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e
tecnologica;
o) previdenza
sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e
sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e
comuni sull'istruzione e formazione professionale;
p) ordinamento,
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e
Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei
Comuni;
q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme
informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema;
ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali
e sul turismo;
t) ordinamento delle
professioni e della comunicazione;
u) disposizioni
generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento
della protezione civile;
v) produzione,
trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z) infrastrutture
strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale
e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti
civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni
la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze
linguistiche, di pianificazione del territorio regionale
e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e
organizzazione dei servizi sanitari e sociali,
di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito
regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di
promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di
disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della
promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e
organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite
intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti
territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici
regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente
riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo,
la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla
legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unita' giuridica o
economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze
legislative. E' fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni
l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva.
I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel
rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato».
Art. 32.
(Modifiche
all'articolo 118 della Costituzione)
1. All'articolo 118
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la
parola: «Province, » è soppressa;
b) dopo il primo
comma e' inserito il seguente: «Le funzioni amministrative sono esercitate in
modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli
amministratori»;
c) al secondo comma,
le parole: « , le Province» sono soppresse;
d) al terzo comma, le
parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle
seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;
e) al quarto comma,
la parola: «, Province» è soppressa.
Art. 33.
(Modifica
dell'articolo 119 della Costituzione)
1. L'articolo 119
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 119. - I
Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici
e finanziari derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri e dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio,
in armonia con la Costituzione e secondo quanto
disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale
delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori
di riferimento di costo e di fabbisogno che
promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale
definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli
enti di' ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa
ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».
Art. 34.
(Modifica
all'articolo 120 della Costituzione)
1. All'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione, dopo le
parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il
parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni
dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce
i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali
dall'esercizio delle rispettive funzioni quando e' stato accertato lo stato di
grave dissesto finanziario dell'ente».
Art. 35.
(Limiti
agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi
nella rappresentanza)
1. All'articolo 122,
primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
i relativi emolumenti nel
limite dell'importo
di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della
Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere
l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».
Art. 36.
(Soppressione
della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
1. All'articolo 126,
primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il
decreto e' adottato previo parere del Senato della Repubblica».
CAPO V
MODIFICHE
AL TITOLO VI
DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37.
(Elezione
dei giudici della Corte costituzionale)
1. All'articolo 135
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e'
sostituito dal seguente:
«La Corte
costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal
Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;
b) al settimo comma,
la parola: «Senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
CAPO VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 38.
(Disposizioni
consequenziali e di coordinamento)
1. All'articolo 48,
terzo comma, della Costituzione, le parole: « delle Camere » sono sostituite
dalle seguenti: «della Camera dei Deputati».
2. L'articolo 58
della Costituzione è abrogato.
3. L'articolo 61
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. - L'elezione
della nuova Camera dei Deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della
precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono
prorogati i poteri della precedente».
4. All'articolo 62
della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
5. All'articolo 73,
secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite
dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ne dichiara».
6. All'articolo 81
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei
deputati » e la parola: «rispettivi » è sostituita dalla seguente: «suoi»;
b) al quarto comma,
le parole: «Le Camere ogni anno approvano » sono sostituite dalle seguenti: «La
Camera dei deputati ogni anno approva»;
c) al sesto comma, le
parole: «di ciascuna Camera, » sono sostituite dalle seguenti: «della Camera
dei Deputati, ».
7. All'articolo 87
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le
parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova
Camera dei Deputati»;
b) all'ottavo comma,
le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei Deputati.
Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»;
c) al nono comma, le
parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei
deputati».
8. La rubrica del
titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le
Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
9. All'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono
inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».
10. All'articolo 121,
secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite
dalle seguenti: «alla Camera dei Deputati».
11. All'articolo 122,
secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del
Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei Deputati».
12. All'articolo 132,
secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province
interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite
dalle seguenti: «i Comuni, ».
13. All'articolo 133
della Costituzione, il primo comma è abrogato.
14. Il comma 2
dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei Deputati».
15. Alla legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo
96 della Costituzione spetta alla Camera dei Deputati, anche se il procedimento
riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei
deputati»;
b) le parole: «Camera
competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei Deputati».
16. All'articolo 3
della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole:
«da questo in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «da
ciascuna Camera» e le parole: «componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle
seguenti: «propri componenti»; al secondo periodo, le parole: «l'Assemblea»
sono sostituite dalle
seguenti: «di ciascuna Camera».
Art. 39.
(Disposizioni
transitorie)
1. In sede di prima
applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui
all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo
2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della
Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere
può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci
dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista
di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi
attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale
quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati.
I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti
interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati
medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i
maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha
ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di
seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata
l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere,
nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla
carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il
consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.
2. Quando, in base
all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori
spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da
quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale
elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga
al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni
caso le disposizioni di cui al comma 1.
3. Nella legislatura
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi
elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
4. Fino alla data di
entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in
base alle
disposizioni del
presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della
Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento
delle elezioni della Camera dei Deputati di cui al periodo precedente si
svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio
elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I Senatori eletti
sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.
6. La legge di cui
all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo
2 della presente legge costituzionale, é approvata entro sei mesi dalla data di
svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita
in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della
Repubblica.
8. Le disposizioni
dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili,
fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo
i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino
all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo
72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della
presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine
previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
10. In sede di prima
applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato
dall'articolo 37 della presente legge
costituzionale, alla
cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal
Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente,
nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
11. In sede di prima
applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci
giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera
dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi
promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere
sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale
si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al
presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni
legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le leggi delle
Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di
entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e
terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della
presente legge costituzionale.
13. Le disposizioni
di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle
Regioni a statuto speciale e
alle Province
autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti
sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino
alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116,
terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la
disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di
attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a
seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province
autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma,
della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
14. La Regione
autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste esercita le funzioni provinciali già
attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Art. 40.
(Disposizioni
finali)
1. Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario
cui e' affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al
patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle
risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri
adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del
commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti
per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
2. Non possono essere
corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico
della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli
regionali.
3. Tenuto conto di
quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in
corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei Deputati e il Senato
della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione,
all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante
servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra
forma di collaborazione. A tal fine é istituito il ruolo unico dei dipendenti
del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano
uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e
coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le
procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi
di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso.
Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti
di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento,
previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici,
attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di
area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili
ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge
dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge
regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane é stabilito
con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
5. Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori
di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3
della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il
numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei Senatori
a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita
restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
6. I Senatori della
Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto
della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede
di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate
ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
Art. 41.
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge
costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla
legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle
previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4,
che sono di immediata applicazione.
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